747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Chi non supera l’esame teorico o pratico per l’acquisizione della licenza di condurre, del brevetto radar ufficiale o dell’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar ha la facoltà di ripeterlo. Qualora si tratti dell’esame teorico, la ripetizione si estende all’intera materia; qualora si tratti di quello pratico, la ripetizione può essere limitata alla parte che il candidato non ha superato.1
L’esame pratico può essere ripetuto al più presto dopo un mese. Questa disposizione non si applica agli esami per conduttori di natanti militari.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). ↩
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