747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Su richiesta, i titolari di permessi di condurre svizzeri delle categorie A, B, C e D possono ottenere dall’autorità che li ha rilasciati un «Certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto», compilato conformemente ai modelli 1 o 2 dell’allegato 6. Tale certificato non è valevole come licenza di condurre nelle acque svizzere.
1bis. Il campo di validità del certificato internazionale rilasciato in virtù dei permessi di condurre di cui al capoverso 1 va limitato alle vie navigabili interne.1
Il certificato internazionale rilasciato in Svizzera è valido fino a quando il titolare può presentare una licenza di condurre svizzero valida, ma al massimo per dieci anni a contare dal rilascio.
Footnotes
Introdotto dal n. I dell’O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221). ↩
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