747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Devono essere in possesso di una licenza di condurre svizzero:
le persone residenti in Svizzera da oltre 12 mesi;
le persone che pilotano a titolo professionale natanti delle categorie B, C ed E immatricolati in Svizzera.
Il Cantone di residenza rilascia la licenza di condurre svizzera senza esame teorico né pratico al titolare di una licenza di condurre internazionale o estero valido. La licenza originaria deve essere stata rilasciata da un Paese che pone requisiti analoghi alle disposizioni svizzere in materia di addestramento ed esami e che accorda la reciprocità nei confronti dei titolari di licenza di condurre svizzera.
L’UFT redige un elenco di questi Stati. Può stabilire quale categoria di licenza internazionale o estera possa essere convertita nella corrispondente categoria di licenza svizzera e se debba essere limitato il campo di validità.
Per ottenere la licenza svizzera il richiedente deve soddisfare tutte le condizioni mediche di cui all’articolo 82. Al momento dell’acquisizione della licenza svizzera deve inoltre avere compiuto l’età minima prescritta nell’articolo 82 per la licenza della rispettiva categoria.
La licenza svizzera è rilasciata solo a coloro che al momento del rilascio della licenza internazionale o estera risiedevano nel Paese nel quale è stato sostenuto l’esame. I permessi rilasciati all’estero a persone residenti in Svizzera possono altresì essere riconosciuti qualora il rilascio sia avvenuto durante un soggiorno di almeno 12 mesi consecutivi nello Stato che li ha emessi.