747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Su richiesta del titolare di un certificato radar ufficiale estero, l’autorità competente può rilasciare senza esami un brevetto radar ufficiale secondo la presente ordinanza, a condizione che il titolare dimostri di aver seguito una formazione specifica nel Paese di rilascio del brevetto radar estero e di aver superato un esame teorico e un esame pratico presso un’organizzazione o un’amministrazione riconosciute e che la formazione, l’esame e l’organizzazione adempiano requisiti almeno equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva dell’UFT di cui all’articolo 88a capoverso 2.
L’UFT tiene un elenco dei certificati radar esteri che possono essere convertiti in brevetti secondo la presente ordinanza.
I brevetti radar ufficiali rilasciati da un’autorità svizzera in virtù di altri atti normativi in materia di navigazione sono equiparati ai brevetti radar ufficiali rilasciati secondo la presente ordinanza.
I brevetti radar ufficiali di cui al capoverso 3 devono essere iscritti nella licenza di condurre svizzera con l’apposito codice.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.