(art. 100 cpv. 5 e 109b cpv. 2 e 4)
1.1 Il rumore in esercizio viene misurato al passaggio del battello a vuoto. Fa fede il livello massimo di pressione sonora ponderato con frequenza A e rilevato al passaggio del battello. 1.2 Durante la misurazione, tutte le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive devono essere utilizzate con un carico equivalente a due persone. Fanno eccezione le imbarcazioni previste per l’utilizzo da parte di una sola persona. Il carico equivalente a una persona è definito come 75 kg ± 20 kg. Per tutti gli altri battelli la misurazione viene effettuata a vuoto e con il battello pronto all’esercizio. 1.3 Il motore del battello deve essere portato alla temperatura di esercizio prima che inizi la misurazione. Tutte le altre condizioni di esercizio (combustibile utilizzato, tempo di preriscaldamento ecc.) devono essere conformi alle istruzioni del fabbricante. 1.4 Per i sistemi di propulsione dotati di assetto variabile, l’angolo di assetto deve essere regolato in modo che la spinta dell’elica/del girante sia parallela alla linea del fondo o della chiglia con uno scarto entro ± 2 gradi. Questa situazione è indicata qui di seguito come assetto di livello per tutte le condizioni di prova. 1.5 I motori devono essere azionati a pieno regime per tutte le misurazioni. Questa condizione è considerata adempiuta, quando il motore raggiunge il regime nominale. È fatta salva la tolleranza concessa di cui al numero 1.6. 1.6 L’elica/Il girante deve essere selezionata/o in modo tale che nella misurazione la velocità del motore rientri entro ± 4 per cento del regime nominale del motore all’assetto di livello, conformemente alla norma EN ISO 8665: 2006, Unità di piccole dimensioni – Motori marini di propulsione e relativi impianti – Misurazioni di potenza e dichiarazioni1. Nella misurazione la velocità del motore può essere regolata con la leva del gas. 1.7 Nel caso di motori con accensione a scintilla privi di regolatore di velocità, la velocità del motore dichiarata deve essere il punto medio dell’intervallo di velocità a pieno regime raccomandato dal fabbricante per la scelta dell’elica. 1.8 Nel caso di motori a regolatori di velocità, la velocità del motore dichiarata deve essere la velocità a regolazione automatica specificata dal fabbricante. Per le eliche a passo variabile, il passo deve essere regolato in modo da ottenere la velocità del motore dichiarata a pieno regime o il più possibile vicina al pieno regime.
2.1 Le misurazioni sono eseguite secondo i tempi di «FAST/risposta rapida». 2.2 Agli apparecchi impiegati per la misurazione delle emissioni acustiche si applicano i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 20062sugli strumenti di misurazione e le relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Le misurazioni del rumore in esercizio sono effettuate da un luogo che si inoltri il più lontano e avanzato possibile sul piano d’acqua. Fino a una distanza di 25 m non vi dev’essere alcun ostacolo tale da perturbare il campo sonoro. Inoltre, fino a una distanza di 50 m dal microfono non vi deve essere alcun ostacolo che possa alterare il risultato della misurazione.
4.1 Sul posto delle misurazioni, i rumori ambientali e gli eventuali movimenti dell’ago provocati dal vento devono essere almeno di 10 dB (A) inferiori al livello sonoro del rumore in esercizio da misurare del battello in rotta. Un dispositivo di protezione contro il vento sarà adattato al microfono. Nessuna misurazione sarà eseguita in presenza di vento con velocità superiore a 5 m/s. 4.2 Durante le misurazioni nessuno deve trovarsi tra il battello da esaminare e il microfono o immediatamente dietro al microfono.
5.1 Il percorso di prova deve essere segnalato, per esempio, mediante boe. Il punto di partenza deve trovarsi a una distanza sufficientemente grande, in modo che sia garantito un funzionamento regolare dell’impianto di propulsione nel momento in cui il natante passa davanti al microfono. 5.2 Il microfono è posto da 2 a 6 m sopra la superficie dell’acqua e orientato perpendicolarmente al percorso di prova. L’altezza rispetto alla superficie riflettente solida sulla quale è posto deve essere di 1,2 a 1,5 m. Per le misurazioni, la distanza tra il bordo esterno del natante ed il microfono è di 25 m.
6.1 Le misurazioni devono essere eseguite almeno durante due passaggi in entrambi i sensi. Quale risultato di misurazione vale il livello sonoro massimo misurato durante ogni passaggio, arrotondato al più vicino valore intero. Il valore massimo misurato è quello valido. 6.2 Per tenere conto dell’imprecisione degli apparecchi, i risultati ottenuti durante le misurazioni devono essere abbassati di 1 dB (A). 6.3 Qualora il risultato superasse il livello massimo ammissibile è eseguita un’altra serie di misurazioni, con due passaggi nelle due direzioni. In tal caso è determinante il secondo dei risultati più elevati ottenuti.
La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. ↩
RS 941.210 ↩
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