(art. 139)
Potenza di propulsione ammissibile per le imbarcazioni da diporto
- La potenza propulsiva ammissibile per le imbarcazioni da diporto, la cui lunghezza è uguale o superiore a 2,5 m ma inferiore a 3, è limitata a 3 kW.
- La potenza di propulsione ammissibile (N) per le imbarcazioni da diporto di lunghezza da 3 m a 6,5 m si calcola secondo la formula
Nella formula:
N indica la potenza di propulsione ammissibile in chilowatt (kW);
L indica, in dm, la lunghezza dello scafo ai sensi dell’articolo 2 lettera b numero 2;
B indica, in dm, la larghezza del natante, misurata allo specchio all’altezza della linea di galleggiamento a pieno carico;
G indica, in kg, il peso del natante, motore compreso per i battelli a motore entrobordo, motore non compreso per i battelli a motore fuoribordo;
c indica il coefficiente riportato nella tabella seguente.
- La potenza di propulsione ottenuta mediante la formula viene arrotondata alla prima cifra decimale superiore o inferiore.