747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
(art. 100 cpv. 2 e 4)
Programma d’esame per le imbarcazioni sportive
Oltre alla prova della conformità ai requisiti di sicurezza essenziali di cui all’allegato I della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto1, devono essere esaminati i requisiti per le imbarcazioni sportive di cui all’articolo 107 (Principio) secondo il seguente programma:
Verbale dell’ispezione tecnica Il verbale dell’ispezione tecnica comprende l’ispezione degli impianti sanitari (art. 108 cpv. 1), dei contenitori di sostanze pericolose per le acque (art. 108 cpv. 2) e del locale macchine (art. 108 cpv. 3).
Verbale della misurazione delle vele Il verbale della misurazione delle vele contiene l’esito della misurazione delle vele giusta l’allegato 12 e la constatazione di un’eventuale attrezzatura minima ridotta ai sensi dell’articolo 163 capoverso 2.
Verbale della misurazione del rumore Il verbale della misurazione del rumore conferma la misurazione del rumore in esercizio dei battelli a motore giusta l’articolo 109b e l’allegato 10. Alle imbarcazioni sportive si applicano in particolare le disposizioni dell’articolo 109b capoversi 1–3. Per le imbarcazioni sportive, per le quali l’osservanza dei valori limite di cui all’articolo 109a può essere dimostrata con una dichiarazione di conformità secondo l’articolo 148j , non è necessario un verbale della misurazione del rumore.
I verbali d’esame devono essere redatti nelle tre lingue ufficiali svizzere; i relativi modelli sono disponibili presso l’Associazione dei servizi della navigazione.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15. ↩
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