747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
(art. 100 cpv. 4)
Verbale di collaudo
Il verbale del collaudo deve essere redatto nelle tre lingue ufficiali della Svizzera e deve contenere almeno i seguenti dati:
fabbricante del natante;
tipo del natante;
numero HIN o CIN (numero dello scafo);
indicazione del genere di natante;
conferma dello svolgimento dell’esame tecnico con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell’esame riportata nel verbale d’esame tecnico;
conferma dello svolgimento della misurazione delle vele per battelli a vela con indicazione del numero del certificato del tipo riportato nel verbale della misurazione delle vele;
conferma dello svolgimento della misurazione del rumore in esercizio per i natanti a motore con una potenza totale di tutti i motori di propulsione superiore a 40 kW, con indicazione del numero del certificato del tipo riportato nel verbale della misurazione del rumore;
conferma dell’osservanza delle disposizioni dell’articolo 121 capoverso 4;
conferma della completezza dell’attrezzatura di cui agli articoli 107a capoverso 3, 132 e 134;
conferma della completezza dei documenti di cui al numero 1 del verbale di collaudo;
conferma della conformità del natante al modello esaminato;
conferma dello svolgimento dei controlli di funzionamento;
luogo e data del rilascio del verbale di collaudo;
nome e indirizzo della persona o dell’impresa autorizzata all’esecuzione del collaudo.
Il verbale di collaudo è disponibile presso l’Associazione dei servizi della navigazione.
L’ente che mette a disposizione il verbale di collaudo è libero di definirne la forma. Il verbale deve tuttavia contenere almeno i dati di cui al capoverso 1.
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