(art. 97 cpv. 1 e 106 cpv. 2)
1.1 Le licenze di navigazione per natanti sottoposti alla vigilanza cantonale devono essere stampate su carta di sicurezza dotata dei seguenti elementi di sicurezza:
1.2 Le licenze di navigazione per natanti sottoposti alla vigilanza cantonale devono essere stampate su carta di sicurezza grigia (SICPA n. 170 449) di formato A5 (21×14,8 cm).
1.3 Le licenze di navigazione per natanti di imprese di navigazione con concessione federale devono essere stampate su carta bianca impermeabile (tipo «neobond» rivestita, bianca) di formato A4 (29,7×21 cm).
2.1 Le licenze di navigazione per l’ammissione ordinaria di natanti soggetti alla vigilanza cantonale e le autorizzazioni per natanti con luogo di stazionamento all’estero sono compilate conformemente al modello 1. Le autorizzazioni per natanti con luogo di stazionamento all’estero si distinguono mediante un’annotazione apposita sulla licenza.
2.2 Le licenze di navigazione per natanti di imprese di navigazione con concessione federale sono compilate conformemente al modello 3.
2.3 Le licenze di navigazione per natanti non sdoganati e le licenze di navigazione collettive sono compilate conformemente al modello 1; si distinguono mediante un’annotazione apposita sulla licenza.
3.1 Le licenze di navigazione rilasciate entro il 15 febbraio 2016 rimangono valide. 3.2 Per la modifica di licenze o il rilascio di nuove licenze, dal 15 febbraio 2016 si applicano le disposizioni del presente allegato. Le nuove licenze possono essere rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato dal 14 ottobre 2015.
Modello 1
Licenza di navigazione per l’immatricolazione ordinaria di natanti soggetti alla vigilanza cantonale, licenza di navigazione collettiva e licenza di navigazione per i natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale
Modello 2
Licenze di navigazione per battelli di imprese di navigazione con concessione federale
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