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Commenti: Art. 4a | Omnilex
Law
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LNM · Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera
Art. 4a
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747.30
LNM
Federal Act
1 gen 1957
Fonte originale
Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali adottate nell’ambito dell’Organizzazione marittima internazionale, in materia di:
prevenzione dell’inquinamento marino da navi e lotta contro tale inquinamento;
sicurezza degli equipaggi;
prevenzione delle avarie;
operazioni di ricerca e salvataggio in caso di pericolo.
Prima di concludere una convenzione internazionale consulta le cerchie interessate.
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