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Art. 122d

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. Il DATEC emana prescrizioni riguardanti:
    1. l’impostazione delle misure di sicurezza;
    2. il concorso dei servizi interessati;
    3. la ripartizione dei costi tra l’UFAC, gli esercenti degli aerodromi e le imprese di trasporti aerei.
  2. In casi particolari, secondo la gravità della minaccia e sulla base di un’analisi delle minacce svolta dall’Ufficio federale di polizia (fedpol), l’UFAC può ordinare altre misure e fissare la ripartizione dei costi; consulta previamente la polizia aeroportuale competente come pure l’esercente dell’aerodromo interessato.
  3. Sono fatte salve le attribuzioni speciali conferite in casi particolari al comandante di una polizia cantonale (art. 100bisLNA).

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