Gli aeromobili vengono suddivisi, dal punto di vista tecnico, in categorie conformemente all’allegato.1
Sono considerati aeromobili di Stato gli aeromobili militari, della dogana o della polizia federale o cantonale oppure quelli che il Consiglio federale ha espressamente designati come tali.2
Footnotes
Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028). ↩