Gli aeromobili, senza occupanti, del peso superiore ai 30 kg, possono essere impiegati soltanto previa autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).1
I Cantoni, per ridurre il danneggiamento dell’ambiente e il pericolo di persone e cose al suolo, sono autorizzati a prendere misure riguardanti aeromobili, senza occupanti, del peso inferiore ai 30 kg.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina i particolari.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3645). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3645). ↩
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