Fatte salve le eccezioni stabilite dal DATEC per singole categorie, l’istruzione del personale aeronautico che necessita di una licenza ufficiale può avvenire solo nel quadro di un’organizzazione civile di addestramento che adempie i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011^1^o del regolamento (UE) 2015/3402.
Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera secondo il numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
Regolamento (UE) n. 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissionenella versione vincolante per la Svizzera secondo il numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ). ↩
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