Le donne incinte e le madri allattanti esonerate dal servizio di volo hanno diritto all’80 per cento del salario, nella misura in cui l’impresa di trasporti aerei non è in grado di offrire loro un lavoro equivalente a terra.
Per le donne incinte e le madri allattanti che svolgono un lavoro compensativo a terra si applicano:
le prescrizioni emanate dal Dipartimento federale dell’economia in base all’articolo 62 capoverso 4 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro.