748.03OAFAFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Gli aiuti finanziari sono concessi per formazioni svolte presso centri di formazione in Svizzera, che dispongono di un certificato o di un’autorizzazione dell’UFAC per svolgere le loro attività.
Un aiuto finanziario può essere concesso alle persone che seguono un’istruzione dispensata da un centro di formazione all’estero, qualora:
in Svizzera non esista un centro di formazione idoneo; e
il centro di formazione soddisfi il livello di formazione di cui al capoverso 1.
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