748.03OAFAFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
L’aiuto finanziario è versato:
durante l’istruzione se è presentata una conferma di assunzione secondo l’articolo 3 capoverso 3;
negli altri casi, dopo la conclusione con successo dell’istruzione e di un contratto di lavoro presso un’impresa aeronautica svizzera che prevede un’occupazione nella misura prevista all’articolo 3 capoverso 3.
L’aiuto finanziario è versato al candidato.
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