Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 111 della legge federale del 21 dicembre 19481sulla navigazione aerea (LNA)
e l’articolo 37b capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 19852concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin);
in esecuzione degli articoli 103a e 103b LNA,
ordina:
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.