748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
I decolli e gli atterraggi di voli non commerciali sono vietati fra le ore 22 e le ore 6.
I decolli e gli atterraggi di voli commerciali sono limitati fra le ore 22 e le ore 6 conformemente alle prescrizioni degli articoli 39a e 39b .
Le imprese di trasporti aerei esercitano la massima moderazione nella pianificazione dei voli fra le ore 22 e le ore 6.
Il numero dei decolli e degli atterraggi fra le ore 22 e le ore 6, nonché i tipi di aeromobili impiegati, devono figurare nella statistica degli aerodromi.
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