748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
I decolli dagli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo sono:
a. consentiti fra le ore 22 e le ore 24:
1. per voli commerciali con una distanza di volo non stop di oltre 5000 km con aeromobili le cui emissioni foniche non superano l’indice di rumore 98;
2. per gli altri voli commerciali con aeromobili le cui emissioni foniche non superano l’indice di rumore 96;
b. vietati fra le ore 24 e le ore 6.
Gli atterraggi di voli commerciali sugli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo sono:
consentiti tra le ore 22 e le ore 24 e dopo le ore 5;
vietati fra le ore 24 e le ore 5.
I decolli o gli atterraggi in ritardo rispetto al piano di volo sono consentiti al massimo sino alle ore 00.30.
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