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Commenti: Art. 39b | Omnilex
Law
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Art. 39b
Art. 39a
Art. 39c
Art. 39b
748.131.1
OSIA
Federal Council Ordinance
1 gen 1995
Fonte originale
I decolli e gli atterraggi di voli commerciali dagli altri aeroporti sono:
consentiti fra le ore 22 e le ore 23 con aeromobili le cui emissioni foniche non superano l’indice di rumore 87;
vietati fra le ore 23 e le ore 6.
I decolli e gli atterraggi di voli commerciali sui campi d’aviazione sono vietati fra le ore 22 e le ore 6.
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OSIA · Ordinanza sull’infrastruttura aeronautica
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