748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l’UFAC decide caso per caso, su richiesta del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza.
Il piano delle zone di sicurezza è stabilito:
per gli aeroporti, dall’esercente;
per gli impianti della navigazione aerea, dall’esercente;
per le traiettorie di volo, dai fornitori dei servizi della navigazione aerea;
per aeroporti o impianti della navigazione aerea situati all’estero in territorio svizzero, l’UFAC.
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