748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
La zona di sicurezza dev’essere rappresentata in un piano di zona che indichi le limitazioni della proprietà secondo il tipo, la superficie e l’altezza.
Per stabilire le zone di sicurezza sono determinanti, fatta eccezione per gli impianti della navigazione aerea, almeno le superfici protette del catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli.
Il piano delle zone di sicurezza mostra in particolare:
se e come lo spazio aereo può essere utilizzato da corpi volanti, in particolare da razzi pirotecnici;
se e come vengono limitate le attività che possono ostacolare la visibilità, in particolare attraverso la forte produzione di fumo;
se e a che condizioni sono ammesse attività, costruzioni e impianti che possono provocare accecamento, in particolare attraverso raggi laser o costruzioni con grosse superfici riflettenti;
se e in quale forma i cambiamenti di utilizzo delle superfici che possono aumentare il rischio d’impatto con volatili richiedono l’approvazione dell’esercente dell’aeroporto; in singoli casi in cui l’approvazione è controversa, la decisione spetta all’UFAC dopo aver sentito l’Ufficio federale dell’ambiente e i servizi specializzati cantonali.
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