748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
Il piano delle zone di sicurezza deve essere pubblicato dal Cantone interessato ed è depositato pubblicamente nei Comuni con un termine di opposizione di 30 giorni:
per gli aeroporti, dall’esercente;
in tutti gli altri casi, dall’UFAC.
Le opposizioni devono essere presentate al Cantone, il quale conduce le procedure di opposizione. Se non è possibile un’intesa, la decisione spetta al DATEC.
I piani delle zone di sicurezza approvati entrano in vigore non appena pubblicati negli organi ufficiali cantonali.
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