Il Servizio è responsabile della sicurezza del sistema di trattamento.
Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle misure tecniche e organizzative di protezione, in particolare riguardo all’accesso accidentale o non autorizzato ai dati, nonché alla modifica, alla diffusione e alla distruzione accidentali o non autorizzate dei dati.
Le persone obbligate a collaborare sono responsabili della sicurezza dei dati fino al punto della loro consegna al Servizio. Si conformano alle istruzioni del Servizio concernenti la sicurezza dei dati.
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