Una copia dei dati contenuti nel sistema di trattamento può essere trasferita mediante procedura di richiamo nei sistemi d’informazione di cui agli articoli 10, 12 e 13 della legge federale del 13 giugno 20081sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP), sempre che:
il diritto applicabile consenta il trattamento dei dati in tali sistemi d’informazione; e
sia garantito che soltanto le persone incaricate del procedimento in questione abbiano accesso ai dati.
Il trasferimento può essere eseguito soltanto da una persona che ha diritto di accedere al sistema di trattamento in virtù della presente legge e di accedere al sistema d’informazione in questione in virtù della LSIP.