Nell’ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, il Servizio svolge i seguenti compiti generali: a. prima di trasmettere invii o informazioni all’autorità che ha disposto la sorveglianza, contatta senza indugio tale autorità e l’autorità d’approvazione se ritiene che l’ordine di sorveglianza: 1. non riguarda un reato che può essere oggetto di una sorveglianza secondo il diritto applicabile, sempreché la sorveglianza sia stata disposta nell’ambito di un procedimento penale, 2.1 non è stato emanato dall’autorità competente o non ha ricevuto l’autorizzazione e il nullaosta conformemente agli articoli 29–31 LAIn2, o 3. non è completo o non è chiaro; b. contatta senza indugio l’autorità che ha disposto la sorveglianza e l’autorità d’approvazione se ritiene che la sorveglianza è inadeguata sotto il profilo tecnico, non fa parte dei tipi di sorveglianza previsti dalla legge e dalle disposizioni d’esecuzione o è inattuabile sotto il profilo tecnico; c. fornisce all’autorità competente le informazioni necessarie per disporre la sorveglianza; se necessario chiede alle persone obbligate a collaborare di fornirgli tali informazioni; d. impartisce alle persone obbligate a collaborare istruzioni sull’attuazione della sorveglianza, chiede loro di adottare ogni misura necessaria alla sorveglianza e ne controlla l’attuazione; e. attua i provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale disposti dall’autorità d’approvazione; f. verifica che la sorveglianza non si prolunghi oltre la durata autorizzata e, se non gli perviene copia della domanda di proroga, vi pone fine al termine del periodo previsto; g. comunica senza indugio all’autorità d’approvazione la fine della sorveglianza; h. segue gli sviluppi tecnici nel settore postale e delle telecomunicazioni; i. organizza e tiene formazioni per le persone che hanno accesso al sistema di trattamento; j. può, su richiesta, dare consigli tecnici, giuridici e operativi sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni alle autorità e alle persone obbligate a collaborare; k. tiene una statistica delle sorveglianze.
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