Su richiesta del Servizio, i fornitori di servizi postali trasmettono all’autorità che ha disposto la sorveglianza o all’autorità da essa designata:
gli invii postali destinati alla persona sorvegliata e quelli da essa inviati;
i dati che indicano con quali persone la persona sorvegliata è o è stata in contatto, come pure il momento, il luogo di invio e le caratteristiche tecniche dei relativi invii postali (metadati postali).
L’ordine di sorveglianza può prevedere che la sorveglianza sia attuata in tempo reale o che siano trasmessi i metadati postali conservati relativi alla corrispondenza passata (sorveglianza retroattiva).
Il Consiglio federale precisa i tipi ammissibili di sorveglianza e per ciascuno di essi stabilisce i dati che i singoli fornitori di servizi postali devono trasmettere.
I fornitori di servizi postali conservano per sei mesi i metadati postali stabiliti dal Consiglio federale in virtù del capoverso 3.
Previo consenso dell’autorità investita del procedimento, gli invii postali trasmessi sono restituiti al fornitore di servizi postali, il quale li consegna alla persona sorvegliata.
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