Su richiesta del Servizio, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono provare a proprie spese di essere in grado di fornire le informazioni standardizzate e di attuare i tipi di sorveglianza standardizzati conformemente al diritto applicabile.
Il Servizio può ricorrere a terzi per verificare la disponibilità a informare e sorvegliare.
Il Servizio definisce in ogni singolo caso i dettagli tecnici e organizzativi della prova.
Il Servizio riscuote dal fornitore di servizi di telecomunicazione un emolumento per le spese cagionate dalla verifica. Il Consiglio federale fissa gli emolumenti.
Il Servizio può ordinare ai fornitori di servizi di telecomunicazione di prendere misure tecniche e organizzative per colmare le lacune della loro disponibilità a informare e sorvegliare.
Il Servizio rilascia un attestato ai fornitori di servizi di telecomunicazione non appena la prova è stata fornita. Il Consiglio federale stabilisce il contenuto dell’attestato e la sua durata di validità, in particolare in caso di sviluppi tecnici.
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