Al di fuori di un procedimento penale, l’autorità competente può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni per ritrovare una persona scomparsa.
Una persona è considerata scomparsa se:
il suo luogo di soggiorno non è noto o è eccessivamente difficile da stabilire; e
indizi fondati fanno ritenere che la sua salute o la sua vita sono in grave pericolo.
L’autorità competente può impiegare apparecchi tecnici secondo l’articolo 269bisCPP1se le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 269 CPP già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la ricerca risulterebbe vana o eccessivamente difficile. Tiene una statistica delle sorveglianze secondo l’articolo 269bisCPP.
L’autorità competente può anche consultare dati relativi a terzi, sempre che le circostanze lo facciano ritenere necessario per ritrovare la persona scomparsa.