La procedura è retta per analogia dagli articoli 271, 272 e 274–279 CPP1.
In deroga all’articolo 279 CPP, le persone sorvegliate nell’ambito di una ricerca d’emergenza sono informate non appena possibile.
La Confederazione e i Cantoni designano l’autorità che dispone la sorveglianza, l’autorità d’approvazione e l’autorità di ricorso. L’ordine di sorveglianza sottostà all’approvazione di un’autorità giudiziaria.