Il Consiglio federale disciplina il calcolo e il versamento delle indennità nonché il calcolo e la riscossione della partecipazione alle spese.
Può prevedere che le indennità e la partecipazione alle spese siano calcolate per singolo caso o sotto forma di importi forfettari.
Per il calcolo per singolo caso stabilisce le tariffe applicabili.
Per il calcolo sotto forma di importi forfettari tiene conto della misura in cui le spese sono imputabili alla Confederazione o ai singoli Cantoni in base all’utilità delle informazioni e delle sorveglianze. Se i Cantoni hanno convenuto una ripartizione della quota di partecipazione alle spese che devono sostenere complessivamente, la ripartizione avviene in base a questa convenzione.
In caso di indennità e partecipazione alle spese sotto forma di importi forfettari, per le prestazioni proprie e quelle delle persone obbligate a collaborare il Servizio appronta un conteggio degli importi che risulterebbero se si procedesse a un calcolo per singolo caso.
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