Il DFGP può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti del DFGP, del Servizio, dei Cantoni, delle autorità di perseguimento penale, del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), dei fornitori di servizi postali e dei fornitori di servizi di telecomunicazione.1
L’organo consultivo consente lo scambio di esperienze e opinioni tra i rappresentanti di cui al capoverso 1. Esso valuta revisioni della presente legge e delle disposizioni d’esecuzione e modifiche della prassi delle autorità per favorire l’attuazione ineccepibile delle sorveglianze e lo sviluppo continuo in questo settore. Esprime un proprio parere sui progetti di revisione e può di sua iniziativa formulare raccomandazioni.
Il DFGP disciplina la composizione e l’organizzazione dell’organo consultivo, nonché la procedura che questo deve rispettare.