Il Servizio consente all’autorità che ha disposto la sorveglianza o a quella che in seguito dirige il procedimento, nonché alle persone da esse designate, di accedere mediante procedura di richiamo ai dati raccolti in relazione al procedimento in questione e contenuti nel sistema di trattamento.
L’autorità di cui al capoverso 1 e le persone da essa designate hanno accesso ai dati fintanto che detta autorità è investita del procedimento.
Se rimette il procedimento a un’altra autorità o lo chiude, l’autorità di cui al capoverso 1 ne informa il Servizio. Gli comunica l’autorità cui ha rimesso il procedimento.
All’autorità che ne fa richiesta, i dati raccolti durante la sorveglianza sono trasmessi, possibilmente in modo criptato, su supporti di dati o documenti inviati per posta se:
sono destinati a essere trasmessi a un’autorità estera nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale; o
per motivi tecnici non possono essere consultati mediante procedura di richiamo.
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