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Art. 23

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. Chiunque vuole ottenere una concessione deve:
    1. 1 disporre delle necessarie capacità tecniche e, se prescritto per l’utilizzazione di determinate frequenze (art. 22 cpv. 2 lett. c), di un certificato di capacità corrispondente;
    2. 2 offrire garanzia di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, la LRTV3e le relative disposizioni d’esecuzione nonché la concessione.
  2. In quanto non vi si oppongano obblighi internazionali, l’autorità concedente può rifiutarsi di rilasciare una concessione a imprese organizzate secondo la legislazione di un altro Paese se non è garantita la reciprocità.
  3. Una concessione di radiocomunicazione è rilasciata soltanto se, in base al piano nazionale di attribuzione delle frequenze, le frequenze disponibili sono sufficienti.
  4. Il rilascio di una concessione di radiocomunicazione non deve né sopprimere né pregiudicare considerevolmente una concorrenza efficace, tranne nel caso in cui ragioni di efficienza economica giustifichino un’eccezione. L’autorità concedente consulta la ComCom nei casi in cui è necessario determinare se il rilascio di una concessione riduca notevolmente la concorrenza o impedisca una concorrenza efficace.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

  2. Nuovo testo giusta dall’all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737;FF 2003 1399).

  3. RS 784.40

  4. Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

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