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Art. 24

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. Il Consiglio federale disciplina la procedura per il rilascio della concessione di radiocomunicazione. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza. I dati forniti dai richiedenti sono trattati in modo confidenziale.
  2. Non si applica il diritto in materia di appalti pubblici.
  3. Per la procedura di prima istanza concernente la pubblica gara e per la procedura di ricorso, in particolare per valutare le richieste e per tutelare segreti d’affari, il Consiglio federale può derogare alle seguenti disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19681sulla procedura amministrativa (PA) concernenti:
    1. l’accertamento dei fatti (art. 12 PA);
    2. la cooperazione delle parti (art. 13 PA);
    3. l’esame degli atti (art. 26–28 PA);
    4. il diritto di essere sentiti (art. 30 e 31 PA);
    5. la notifica e la motivazione delle decisioni (art. 34 e 35 PA).
  4. Le decisioni incidentali pronunciate in un procedimento concernente la pubblica gara non sono impugnabili separatamente dal merito.

Footnotes

  1. RS 172.021

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