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Art. 38

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. L’UFCOM riscuote dai fornitori di servizi di telecomunicazione una tassa il cui provento è utilizzato esclusivamente per finanziare i costi non coperti del servizio universale secondo l’articolo 16 e i costi per la gestione del meccanismo di finanziamento.
  2. La tassa deve coprire complessivamente i costi menzionati nel capoverso 1 ed è stabilita proporzionalmente alle cifre d’affari realizzate con i servizi di telecomunicazione offerti.
  3. Il Consiglio federale può esentare i fornitori di servizi di telecomunicazione dal pagamento della tassa se la cifra d’affari che realizzano con questi servizi è inferiore a un importo determinato.
  4. Esso disciplina i dettagli della fornitura delle informazioni necessarie per la ripartizione e il controllo dei costi menzionati nel capoverso 1.

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