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Art. 39

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. L’autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV1.2
  2. L’importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo:
    1. la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle frequenze;
    2. la larghezza di banda attribuita;
    3. la copertura territoriale; e
    4. la durata di utilizzazione.
  3. Se, oltre che per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, una frequenza può essere utilizzata anche per trasmettere altri programmi radiotelevisivi e informazioni, è riscossa una tassa di concessione proporzionale.3 3bis. Per favorire l’introduzione di nuove tecnologie di diffusione conformemente all’articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell’offerta nelle regioni dove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l’importo della tassa di concessione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi.4
  4. Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all’asta, la tassa di concessione corrisponde all’importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L’autorità concedente può stabilire un’offerta minima.
  5. A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell’ambito di un’utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione:
    1. le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere;
    2. le imprese pubbliche di trasporto;
    3. 5 i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b nonché d–l della legge del 22 giugno 20076sullo Stato ospite;
    4. 7 le persone giuridiche di diritto privato, purché assumano compiti pubblici della Confederazione, di un Cantone o di un Comune

Footnotes

  1. RS 784.40

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929;FF 2013 4237).

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929;FF 2013 4237).

  4. Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929;FF 2013 4237).

  5. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

  6. RS 192.12

  7. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

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