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Art. 56

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. Il Consiglio federale nomina una ComCom composta di cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti.
  2. Nelle sue decisioni, la ComCom non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio federale e del DATEC. Essa è indipendente dalle autorità amministrative. Dispone di un suo segretariato.
  3. La ComCom adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, che deve essere approvato dal Consiglio federale.
  4. Le spese della ComCom sono coperte con tasse amministrative. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

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