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Art. 57

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. La ComCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d’esecuzione. Informa il pubblico sulle proprie attività e presenta un rapporto annuale d’attività al Consiglio federale.
  2. Per quanto concerne l’esecuzione del diritto delle telecomunicazioni, la ComCom può interpellare l’UFCOM e impartirgli istruzioni.

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