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Art. 6

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale

I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno la loro sede o una stabile organizzazione in Svizzera devono:

  1. osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garantire le condizioni di lavoro abituali nel settore;
  2. offrire un adeguato numero di posti di formazione professionale di base.

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