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Art. 6a

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale

I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l’accesso alla telefonia e a Internet delle persone la cui relazione commerciale non ha avuto inizio mediante la sottoscrizione di un abbonamento, se all’inizio della relazione commerciale esse:

  1. hanno utilizzato un’identità inesistente o l’identità di una persona che non aveva precedentemente acconsentito a questa relazione; o
  2. non hanno presentato un documento conforme alle esigenze definite dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 23 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 20161sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Footnotes

  1. RS 780.1

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