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Art. 10b

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile permettono l’utilizzo dei servizi di roaming soltanto dopo che è stato fissato un limite di costi. I clienti devono avere la possibilità di modificare successivamente il limite di costi.
  2. I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile permettono ai loro clienti di disattivare e di riattivare in qualsiasi momento e in modo semplice e gratuito l’accesso ai servizi di roaming.
  3. Disattivano i servizi di roaming in aeromobili, su navi e via satellite per impostazione predefinita e a prescindere dall’autorizzazione di cui al capoverso 1. L’attivazione e la disattivazione di questi servizi di roaming deve essere possibile indipendentemente dalla disattivazione e dalla riattivazione di cui al capoverso 2.
  4. I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile non devono ostacolare o impedire attivamente ai loro clienti l’utilizzazione di servizi di roaming di fornitori terzi.

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