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Art. 10d

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile devono offrire ai loro clienti delle opzioni che consentono di fruire di servizi di roaming internazionale a tariffe ridotte. In tale ambito si applica quanto segue:
    1. l’opzione contiene una tariffa ridotta o una determinata quantità di unità incluse a un prezzo forfettario;
    2. il cliente deve poter determinare liberamente la data di attivazione dell’opzione;
    3. l’opzione vale almeno 12 mesi indipendentemente da un eventuale periodo di fatturazione.
  2. Le opzioni devono poter essere attivate gratuitamente in Svizzera e all’estero. L’attivazione di opzioni deve essere possibile tramite Internet indipendentemente dall’apparecchio.

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