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Art. 2

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

Non fornisce servizi di telecomunicazione chi trasmette informazioni:

  1. all’interno di un edificio;
  2. nei limiti di un immobile, di due immobili contigui oppure di due immobili dirimpettai separati da una strada, un vicolo, una linea ferroviaria o un corso d’acqua;
  3. all’interno di una stessa azienda, tra società madre e filiali o all’interno di un gruppo;
  4. all’interno delle corporazioni di diritto pubblico e tra di esse;
  5. 1 nell’ambito della trasmissione gratuita di informazioni all’interno di gruppi senza organizzazione centralizzata.

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

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