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Art. 3

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. I fornitori di servizi di telecomunicazione trasmettono all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) i dati necessari alla registrazione e gli comunicano immediatamente qualsiasi modifica in merito.
  2. I fornitori di servizi di telecomunicazione registrati che intendono consentire a fornitori registrati o non ancora registrati di utilizzare risorse di cui all’articolo 4 capoverso 1 LTC devono comunicarlo all’UFCOM.

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