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Art. 32

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire la capacità di comunicazione di questo servizio (art. 21a cpv. 1 LTC). A tale scopo devono garantire, direttamente o indirettamente, l’interconnessione. Devono in particolare applicare le disposizioni in materia di:1
    1. trasparenza dell’offerta di base (art. 53 cpv. 1, 2 e 4);
    2. indicazione delle condizioni tecniche e commerciali ai fornitori che chiedono un’interconnessione (art. 61);
    3. 2 interfacce (art. 55).
  2. La procedura per la composizione di controversie in materia di interoperabilità è disciplinata per analogia dagli articoli 70–74.
  3. La ComCom stabilisce le condizioni d’interconnessione secondo i principi usuali del mercato e del settore in questione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

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