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Art. 33

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. I servizi per audiolesi, ipovedenti e persone con difficoltà motorie devono essere gratuiti, sia che il fornitore di prestazioni del servizio universale li offra direttamente, sia che dia l’accesso a servizi di terzi.
  2. Le tariffe di collegamento fatturate ad audiolesi, ipovedenti e persone con difficoltà motorie per questi servizi non devono essere discriminatorie rispetto alle altre tariffe.

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