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Art. 34e

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno l’obbligo di assicurare la portabilità dei numeri devono consentire agli altri fornitori l’accesso alle informazioni necessarie a garantire un istradamento corretto delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti.

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