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Art. 34f

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. I fornitori del servizio telefonico pubblico possono offrire ai loro clienti la possibilità di utilizzare il servizio di un altro fornitore per i collegamenti nazionali e internazionali. Ciò può avvenire sia in modo prestabilito, sia per ogni chiamata, componendo il numero breve attribuito a questo fine.
  2. Chi compone un numero breve non valido deve essere immediatamente avvertito.
  3. L’UFCOM emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

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